Italian Court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to lack of specific grounds and assertsive allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited lacked the necessary specificity required by law. The appellant relied on general assertions and legal principles rather than specific arguments refuting the lower court's reasoning regarding the appeal's admissibility. Consequently, the Court upheld the lower court's decision, ordered the appellant to pay procedural costs, and imposed a fine for the evident inadmissibility of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific grounds refuting the lower court's reasoning; general assertions or citations of legal principles without concrete criticism render the appeal inadmissible, resulting in the payment of costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUCCARIELLO NORBERT nato a TORINO il 06/09/1976 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Norbert auccariello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello interposto dallo stesso imputato avverso la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata aspecìficità dell'atto di appello, è a sua volta privo della necessaria specificità in quanto: si affida a enunciati assertivi inidonei a confutare l'iter esposto nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto le doglianze prospettate con il gravame del tutto prive di specificità rispetto alle argomentazioni esposte dal primo Giudice a sostegno della condanna; e, nel resto, contiene il richiamo di principi giurisprudenziali relativi ai reati in impugnazione e assume il difetto di prova di essi, profili estranei alla ratio della decisione oggetto del ricorso; il che esime dall'immorare per evidenziare che, in effetti, l'atto di appello era affidato ad allegazioni assertive, prive di un effettivo contenuto di critica alla pronuncia del Tribunale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso