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Ordinanza — n. 31329/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit allegations and lack of specific legal censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Ferrara inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ferrara challenged a lower court's conviction for assault based on generic arguments regarding the judge's evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these claims because they amounted to assertions of merit rather than specific legal censure, violating the requirement for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 37 comma 2 d.lgs 274/2000; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only generic assertions of merit without specific legal censure or a precise identification of the error of law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic merit allegations lack of legal censure cassation procedure assault conviction ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 37 comma 2 d.lgs 274/2000
Art. 616 c.p.p.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GAETANO nato a BAGHERIA il 22/12/1962 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 7„1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gaetano Ferrara propone impugnazione (cfr. art. 37, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000) avverso la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese che lo ha condannato alla pena della multa di euro 300 per il delitto di cui agli artt. 581, 61, n. 11 cod. pen.; considerato che il primo motivo di impugnazione - con il quale ci si duole la ritenuta sussistenza del reato ascrittogli -, è versato in fatto e privo della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), ha assunto che il Giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in maniera apodittica e sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa ed ha altresì prospettato in maniera assertiva che non sarebbero state vagliate la credibilità e l'attendibilità del narrato della persona offesa, prospettando irritualmente in questa sede la mancanza di prova (senza neppure assumerne il travisamento: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione -, parimenti prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito; considerato che il terzo motivo- con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del mancato contenimento della pena nel minimo - è del tutto generico, poiché riporta princìpi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie, e versato in fatto, in quanto adduce in maniera assertiva che il Giudice avrebbe dovuto concedere tali attenuanti, richiamando genericamente in questa sede di legittimità la scarsa capacità a delinquere dell'imputato e la sua incensuratezza; considerato che il quarto motivo - con cui si censura la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - è parimenti affidato ad allegazioni di merito del tutto assertive, peraltro non compiutamente correlabili al caso di specie (atteso che la difesa ha fatto riferimento alla concessione, disposta dal Giudice di pace, «della sospensione della esecuzione della pena», verosimilmente intendendo riferirsi alla sospensione condizionale non prevista per i reati di competenza di tale giudice e in effetti non disposta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.