Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31326/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for counterfeit goods conviction due to lack of specific legal grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leutrim Baca against his conviction for counterfeit goods inadmissible. Baca argued that the lower court violated criminal procedure law regarding the location of the crime and failed to properly reclassify the offense, but the court found these arguments lacked the necessary specificity required by law. Consequently, the appeal was rejected, and Baca was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific and distinct grounds challenging the lower court's decision; generic repetition of arguments from the appeal act without new analysis renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of specific grounds counterfeit goods conviction court costs award Italian criminal procedure ammende per infrazione procedurale spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 cod. pen.
peri.; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui il ricorrente denuncia la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 10 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume, a fronte degli elementi di fatto sopra esposti, che la Corte di merito abbia invertito l'onere della prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 477 cod. peri.
Art. 482 cod. peri.
Art. 489 cod. pen.
pen., e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta punibilità del fatto, quantunque non consti che è stato commesso nel territorio dello Stato, e alla mancata derubricazione di esso nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod.
art. 10 cod. pen
peri.; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui il ricorrente denuncia la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 10 cod.
art. 489 cod. pen
pen., e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta punibilità del fatto, quantunque non consti che è stato commesso nel territorio dello Stato, e alla mancata derubricazione di esso nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume, a fronte degli elementi di fatto sopra esposti, che la Corte di merito abbia invertito l'onere della prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACA LEUTRIM nato il 16/01/1993 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Leutrim Baca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. peri.; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui il ricorrente denuncia la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 10 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta punibilità del fatto, quantunque non consti che è stato commesso nel territorio dello Stato, e alla mancata derubricazione di esso nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. - difetta della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere effettive censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha enunciato i motivi sulla base dei quali ha ritenuto che la contraffazione sia avvenuta in Italia, in quanto l'imputato è presente sul territorio nazionale sin dal 2014, anno in cui ha ricevuto una condanna per furto, è residente a Roma e provvisto di regolare permesso di soggiorno dal 2018, difettando elementi da cui desumere che si sia recato all'estero), si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui assume, a fronte degli elementi di fatto sopra esposti, che la Corte di merito abbia invertito l'onere della prova; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci