Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Nicoletta Montarulo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 56 and 624 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances and excessive sentencing. The court rejected these arguments as generic and lacking effective censure of the lower court's decision, citing established jurisprudence that such vague complaints do not justify further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific legal censure; generic complaints regarding sentencing excess or lack of mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTARULO NICOLETTA nato a BOLOGNA il 15/11/1962 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nicoletta Montarulo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, cod. pen.; considerato che il primo motivo (con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) ed il secondo motivo (con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza argomentare compiutamente), che possono essere trattati congiuntamente, sono del tutto generici poiché si affidano ad assedi non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive alla decisione impugnata, ed adducono apoditticamente l'eccessività della pena irrogata (cfr.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il