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Ordinanza — n. 31323/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal correlation to case facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Savoia's appeal against his criminal conviction inadmissible. The sole ground of appeal was deemed generic because it cited legal principles without correlating them to the specific facts of the case. Consequently, the court upheld the lower court's decision on sentencing, noting the defendant's prior record and lack of evidence regarding financial hardship.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, failing to correlate cited legal principles with the specific facts of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion criminal procedure lack of correlation ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 624 bis c.p.
Art. 625 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOIA MARIO nato a ROSSANO il 13/05/1967 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mario Savoia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; considerato che l'unico motivo dì ricorso - con cui sì denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è del tutto generico, poiché riporta principi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie, ed è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n, 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa personalità dell'imputato (tratta dai suoi precedenti penali) e l'assenza di elementi che comprovino le disagiate condizioni economiche dell'imputato (addotte dalla difesa con riguardo alla determinazione della pena pecuniaria), non occorrendo dilungarsi che anche al riguardo non è stata sollevata una rituale censura l'indicazione (avendo il ricorso assunto la sussistenza dei «presupposti di fatto e di diritto che avrebbero imposto al Giudice di mitigare il grave trattamento sanzionatorio inflitto»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili dì colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n, 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci