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Ordinanza — n. 31319/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on bancarotta impropria grounds for lack of argumentation and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Francesco Burzotta inadmissible regarding a conviction for improper bankruptcy. The appellant's arguments were rejected as they merely repeated points already dismissed by the Court of Appeal without providing new critical analysis, while the second ground was found infounded due to insufficient evidence for mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.; Art. 41 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must contain a new and critical argumentation against the lower court's reasoning; mere repetition of previously rejected grounds constitutes inadmissibility, and the court's assessment of mitigating circumstances is not subject to review absent new factual elements.

Parole chiave

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improper bankruptcy causal link mitigating circumstances procedural inadmissibility lack of argumentation court of cassation criminal appeal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.
Rilevato che Francesco Burzotta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n.
Art. 41 cod. pen.
2, legge fall., non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 41 cod. pen
2, legge fall., non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv, 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURZOTTA FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 11/05/1960 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Burzotta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2), legge fa Il.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato - contiene la pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito in conformità alla giurisprudenza di legittimità - secondo cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv, 262189 - 01), omettendo così di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; e, nel resto, contiene un'irrituale prospettazione alternativa in fatto (rispetto ai vantaggi derivanti dall'Operazione de qua: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e I vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rimarcando che non sono emersi nel procedimento elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle dette attenuanti in misura superiore rispetto a quanto riconosciuto; né tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede indicando favorevoli elementi di fatto (segnatamente, la cessione del complesso immobiliare per un prezzo ben superiore a quello effettivo risultante in perizia, la circostanza che l'imputato sia stato amministratore della società soltanto per pochi giorni), come pure fa il ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod, proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv, 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso