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Ordinanza — n. 31318/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to present new arguments or evidence distinct from those already considered by the lower courts. The appellant merely reiterated previous defenses regarding the subjective element of the crime and voluntary discontinuance without addressing the court's reasoning on the defendant's awareness of the property's status or the external factors preventing voluntary cessation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary grounds for review under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624 c.p.; Art. 625 c.p.; Art. 56 c.p.; Art. 62 c.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely reiterates arguments already examined and rejected by the lower courts without presenting new facts, evidence, or legal grounds that could influence the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of new evidence procedural violation voluntary discontinuance subjective element mitius sentencing ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
275647 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 62 c.p.
Rilevato che Riccardo Vandin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando in mitius la pena, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANDIN RICCARDO nato a SOAVE il 07/11/1980 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Riccardo Vandin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando in mitius la pena, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen., ma confermandone la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, in particolare dell'elemento soggettivo tipico del reato, declinato in termini di consapevolezza della destinazione del luogo a privata dimora - non muove compiute critiche di legittimità all'iter espresso dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che, condividendo le conclusioni a cui era giunto il Giudice di prime cure, ha disatteso il gravame dando conto dei segni di effrazione riscontrati nella specie e delle ammissioni dell'imputato, negando pertanto in maniera congrua e logica la fondatezza della prospettazione difensiva anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo (segnatamente, con riguardo al dedotto stato di abbandono dell'immobile, nel quale invece solo temporaneamente non era presente la persona offesa); piuttosto, la difesa ha finito col perorare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le medesime allegazioni senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01 considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del comportamento dell'imputato nell'alveo della desistenza volontaria, di cui 56, comma 3, cod. pen. - si risolve pure nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto di escludere la desistenza volontaria in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. per). la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.