Italian Court dismisses appeal for lack of proper challenge to trial court's reasoning on credibility and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to properly challenge the lower court's reasoning regarding witness credibility and evidence. The appellant argued the trial court misappreciated the evidence, but the court found the appeal did not fully confront the original decision's logic or propose a legally permissible alternative reconstruction of facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if it fails to properly confront the reasoning of the decision under review or proposes a reconstruction of facts not permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANA GHEORGHITA nato il 26/12/1987 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gheorghita Catana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624-bis, comma 2, cod. pen. (capo A della rubrica) e 582, 585 cod. pen. (capo B); considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si assume il vizio di motivazione segnatamente in ordine all'attendibilità delle persone offese - non si confronta compiutamente con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - la quale ha disatteso il gravame per il tramite di un'argomentazione congrua e logica, indicando gli elementi in ragione dei quali ha attribuito attendibilità alle persone offese, osservando come le loro deposizioni, rese a distanza di tempo dai fatti, contengano una ricostruzione concordante sul nucleo essenziale della vicenda, che ha trovato riscontro anche nei certificati medici di pronto soccorso - ma ha finito col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte di merito senza neppure addotto il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per furto in abitazione, poiché difetterebbero gli elementi costitutivi del reato -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, parimenti ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (segnatamente delle dichiarazioni delle persone offese), una ricostruzione alternativa qui non consentita; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così