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Ordinanza — n. 31316/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, ordering costs and fine for procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giacomo Bartollini inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual correlation. The appellant challenged a second-instance decision that acquitted him on prescription grounds while upholding a conviction for aggravated threats, arguing legal violations regarding his liability. The court rejected these assertions as merely assertive statements unrelated to the case specifics, ruling that the appeal must be dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic assertions without specific factual or legal arguments correlating to the case, thereby failing to meet the requirements for a valid judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Code of Criminal Procedure procedural costs criminal liability prescription defense aggravated threats scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Art. 136 c.p.p.
artt. 697 cod. pen
Rilevato che Giacomo Bartollini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 697 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLLINI GIACOMO nato a TERNI il 18/01/1991 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giacomo Bartollini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 697 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1974 (capi B. e C. della rubrica) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermandone la condanna per il delitto aggravato di minaccia (capo A.), rideterminando la pena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A., è patentemente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1