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Ordinanza — n. 31315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and procedural timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Aristide Saviano's criminal appeal inadmissible due to generic arguments and procedural delays. Saviano challenged his conviction for crimes under the Code of Penal Law, but the court found his complaints lacked specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Saviano was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic criticisms of the lower court's reasoning without specific grounds, or if the civil party's conclusions are submitted late.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural timeliness criminal appeal court costs penalty fund specific criticism condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 611, comma 1, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIANO ARISTIDE nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 15/12/1980 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aristide Saviano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la responsabilità penale per í reati di cui agli artt. 393, comma 1, cod. pen. (capo a. della rubrica) e 582, 585, comma 1, in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4, cod. pen. (capo b.), uniti dal vincolo della continuazione; considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione ai motivi nuovi tempestivamente trasmessi alla Corte di appello, è generico e manifestamente infondato in quanto denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, atteso che l'atto che conterrebbe i tali motivi non è presente nel fascicolo processuale (né è stato allegato al ricorso); considerato che il secondo motivo, con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo a), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto del procedimento e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che ha addotto l'erronea valutazione delle prove e il vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, limitandosi a contestare la correttezza della valutazione delle prove da parte della Corte di merito e della commisurazione della pena con assunti del tutto generici (assumendo che non sarebbero stati esplicitati compiutamente i criteri impiegati né le ragioni per cui non sono state considerate prevalenti le attenuanti generiche; né si sarebbe provveduto sui motivi nuovi), che finiscono col perorare pure un alternativo apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;ì ritenuto che l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che ha presentato le proprie conclusioni il 5 aprile 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 10 aprile 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01);

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile