Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding specific recidivism and lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked motivation regarding specific recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had already clearly established that the crime demonstrated increased dangerousness and professional expertise, making the appellant's argument illogical and unassailable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's complaint regarding the lack of motivation for specific recidivism is manifestly unfounded because the lower court has already clearly established the facts demonstrating increased dangerousness and professional expertise in the commission of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STROIE CLAUDIU nato il 10/08/1984 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Claudiu Stroie ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il fatto contestato nel reato previsto dall'art. 624-bis, cod. pen. e rideterminando conseguentemente la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e processuale e l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha a chiare lettere ritenuto che il fatto in imputazione sia dimostrativo dell'accresciuta pericolosità dell'imputato, evidenziando come la commissione di esso sia stata espressione della professionalità nel reato (che ne ha facilitato la commissione) che il ricorrente ha conseguito per il tramite della commissione di numerosi illeciti negli anni, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata, a fortiori per il tramite della prospettazione del diverso apprezzamento di fatto che pure il ricorso sollecita; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il