Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal censure and failure to cite statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Bracco's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Bracco challenged the conviction for impersonation but offered only an alternative factual reconstruction without formally censuring the lower court's reasoning or citing specific legal violations. The court ruled that such arguments do not constitute a valid ground for cassation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Bracco to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant merely offers an alternative factual reconstruction without formally censuring the lower court's reasoning or citing specific legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRACCO LUCA nato a BIELLA il 30/04/1971 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; //
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luca Bracco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono violazione della legge e la mancanza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona - fungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare puntualmente l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova ( cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1