Italian Court dismisses generic appeal on aggravated theft of electricity due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Pedone's appeal against his conviction for aggravated theft of electricity inadmissible. The appellant argued for erroneous legal application and procedural flaws, but the court found these grounds generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and Pedone was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals containing purely assertive statements without factual or legal correlation to the specific case are deemed generic and inadmissible, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE GIOVANNI nato a TARANTO il 10/11/1956 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Pedone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio - sono patentemente generici poiché contengono enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0