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Ordinanza — n. 31308/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated assault as groundless due to lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found this claim baseless because the district court correctly relied on the absence of positive elements and the gravity of the assault. Consequently, the court upheld the conviction for aggravated personal injury and rejected the procedural defect alleged by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances is based on the lack of positive elements and the gravity of the facts, rendering the appellant's complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances aggravated personal injury lack of positive elements court costs and fine ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
252900 - 01), rimarcando altresì la gravità dei fatti commessi dall'imputato (e la conseguente adeguatezza della pena irrogata), così dando conto in maniera congrua e logica l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
252900 - 01), rimarcando altresì la gravità dei fatti commessi dall'imputato (e la conseguente adeguatezza della pena irrogata), così dando conto in maniera congrua e logica l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - Villani
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAOUACHE KARIM nato a VERCELLI il 18/11/1994 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Karim Raouache ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fondato la decisione sul punto sul difetto di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01;

Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 01), rimarcando altresì la gravità dei fatti commessi dall'imputato (e la conseguente adeguatezza della pena irrogata), così dando conto in maniera congrua e logica l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e tale apprezzamento non può dirsi ritualmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione di un diverso apprezzamento (in particolare del motivo ragione dell'aggressione posta in essere dall'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del