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Ordinanza — n. 31305/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on recidivism grounds raised late and rejects generic sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Valentina Bellini's appeal inadmissible, ruling that her second ground regarding recidivism was raised too late, violating procedural rules. The first ground concerning sentencing motivation was rejected as generic because the lower court's reasoning met the required level of detail for the specific penalties imposed. Consequently, the appeal was dismissed, and Bellini was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n. 137: An appeal raising a new ground of violation of law regarding recidivism that was not formally presented in the appeal act is inadmissible due to lack of ritual observance.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidiva reiterata rituale sollevamento vizio di motivazione reato continuato spese processuali Corte di Cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto uCt- dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez.
Art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Art. 616 cod. proc. pen.
606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (in quanto la Corte territoriale non ha specificato la pena irrogata per il reato più grave e l'aumento ex art. 81, comma 2, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 624, comma 1, cod. pen.
art. 81 cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (in quanto la Corte territoriale non ha specificato la pena irrogata per il reato più grave e l'aumento ex art. 81, comma 2, cod.
art. 132 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
pure condivisibilmente Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI VALENTINA nato a TORINO il 24/12/1967 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Valentina Bellini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto continuato di furto, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (in quanto la Corte territoriale non ha specificato la pena irrogata per il reato più grave e l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. ma si è limitata a condividere il quantum determinato dal Giudice di prime cure, il quale a sua volta aveva esclusivamente indicato la pena complessiva) - è manifestamente infondato e generico, dato che le Sezioni Unite - se hanno chiarito che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» - hanno al contempo precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; cfr. pure condivisibilmente Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01: «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.»); e, nel caso di specie, la pena per i due episodi di furto (ritenuto più grave quello in data 2 febbraio 2015) è stata determinata in complessivi nove mesi di reclusione ed euro 300 di multa, avendo la Corte di appello rimarcato la congruità di essa alla luce della modalità dei fatti (come ricostruiti dai Giudici di merito), il che - tenuto conto dello spazio edittale previsto per il reato in discorso (cfr. art. 624, comma 1, cod. pen.) - non consente di affermare che il trattamento sanzionatorio sia stato determinato in violazione del richiamato rapporto di proporzione e, dunque, in maniera difforme ai princìpi appena esposti, profilo rispetto al quale la difesa non ha mosso puntuali censure; considerato che il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale - attiene a una censura non ritualmente sollevata innanzi al Giudice di secondo grado, non essendo stato proposta con l'atto di appello ma soltanto nelle conclusioni scritte rassegnate innanzi alla Corte di merito il 12 settembre 2023 (ex art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) per l'udienza del 18 settembre 2023, e dunque tardivamente, ragion per cui la mancanza di motivazione in ordine ad essa non può essere qui utilmente articolata (cfr.

Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto uCt- dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a