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Ordinanza — n. 31304/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for procedural defects and generic arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Andrea Rondoni's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Rondoni argued for generic mitigating circumstances and a substitute penalty but failed to provide specific legal censure or detailed factual grounds. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under criminal procedure law, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62, 624, 625 c.p.: An appeal against a criminal judgment must contain specific legal censure and factual arguments; generic complaints or mere requests for different sentencing without detailed justification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments specific censure required criminal procedure law substitute penalty denial procedural defect sentencing review ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
peri.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in forza della concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
- non contiene compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato ma adduce elementi di fatto, perorandone irritualmente in questa sede un favorevole apprezzamento Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDONI ANDREA nato a DOMODOSSOLA il 15/09/1975 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Andrea Rondoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. peri.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in forza della concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. - non contiene compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato ma adduce elementi di fatto, perorandone irritualmente in questa sede un favorevole apprezzamento Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al diniego della chiesta applicazione di una pena sostitutiva - è del tutto generico poiché ha inteso censurare la sentenza impugnata (che ha espresso una prognosi sfavorevole rispetto all'adempimento da parte dell'imputata delle prescrizioni da imporgli, alla luce della sua negativa personalità) unicamente adducendo, senza alcuna specificazione, che la motivazione spesa dalla Corte territoriale non consentirebbe di escludere il Rondoni dalla platea dei soggetti cui può irrogarsi una pena sostitutiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso