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Ordinanza — n. 31303/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific criticism regarding non-prosecution and non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Giovanni Negro's appeal inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's decision. The appellant argued for non-prosecution and non-punishment but failed to provide a concrete critique of the appellate judgment. Consequently, the court ruled the appeal void under procedural law and ordered Negro to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal must contain a specific and effective criticism of the contested decision; generic assertions or mere references to the appeal act without substantive analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism non-punishment cause procedural defect court costs award criminal procedure art 616 cpp ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per entrambi i reati in contestazione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per entrambi i reati in contestazione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
- è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C.
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GIOVANNI nato a TORINO il 23/04/1955 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Negro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per entrambi i reati in contestazione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ma contiene enunciati del tutto assertivi e il generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso