Criminal appeal dismissed for lack of specific criticism regarding non-prosecution and non-punishment causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Giovanni Negro's appeal inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's decision. The appellant argued for non-prosecution and non-punishment but failed to provide a concrete critique of the appellate judgment. Consequently, the court ruled the appeal void under procedural law and ordered Negro to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal must contain a specific and effective criticism of the contested decision; generic assertions or mere references to the appeal act without substantive analysis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GIOVANNI nato a TORINO il 23/04/1955 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Negro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per entrambi i reati in contestazione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ma contiene enunciati del tutto assertivi e il generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso