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Ordinanza — n. 31302/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31302/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31302/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEORA VINCENZO nato a VENOSA il 12/07/1955 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Vincenzo Teora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio) - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite o il mero rimando ad atti offerti in produzione: cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31302/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio) - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite o il mero rimando ad atti offerti in produzione: cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda impugnazione di decisioni amministrative esame nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); il che rende superflua ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEORA VINCENZO nato a VENOSA il 12/07/1955 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Teora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio) - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite o il mero rimando ad atti offerti in produzione: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che rende superflua ogni altra considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1