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Ordinanza — n. 31298/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against defamation conviction for inadmissible procedural grounds and generic factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31298/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maria Teresa Improta inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. Improta challenged her conviction for aggravated defamation, arguing the article was factually true and the victim's alleged mafia affiliation was irrelevant. The court rejected these claims as procedurally flawed, noting the appeal relied on generic assertions rather than specific evidence or a proper confrontation with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to meet formal requirements or relies on generic assertions without specific factual evidence or a proper confrontation with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal defamation conviction generic factual arguments procedural defect legal costs award mafia affiliation defense Cassazione ordinanza perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
5 della sentenza impugnata) ritenuto che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
271511 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
271511 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
5 della sentenza impugnata) ritenuto che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen., è del tutto generico poiché, in relazione al fatto in imputazione, si affida ad enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA MARIA TERESA nato a IMOLA il 07/04/1982 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maria Teresa Improta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 16 giugno 2023 che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che il primo motivo - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata -: - lungi dal prospettare rituali censure di legittimità, ha irritualmente prospettato elementi di fatto (senza neppure assumere il travisamento della prova) che sarebbero dimostrativi della veridicità di quanto esposto nell'articolo in imputazione (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), facendo altresì generico rimando al contesto in cui lo scritto si sarebbe inserito; - ed è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che in maniera erronea si sarebbe attribuita rilevanza, al fine della condanna, alla qualificazione come «appartenente» a un'associazione mafiosa della persona offesa (che ha riportato pronuncia assolutoria della relativa imputazione circa cinque anni prima dell'articolo, come evidenziato nella sentenza impugnata), asserendo che tale espressione nel lessico giornalistico non farebbe riferimento alla posizione di sodale della soci etas scelerum (dovendosi perciò pure escludere, secondo la difesa, l'elemento soggettivo del reato) bensì alla sola connessione a talune attività delittuose (che sarebbe stata accertata dalla medesima sentenza assolutoria), bastando al riguardo rilevare la patente portata offensiva, proprio nei termini esposti dalla Corte di appello, di tale qualificazione (nel linguaggio comune atta ad attribuire al destinatario di essa la qualità di membro del sodalizio, non occorrendo in questa sede immorare su quanto chiarito dalla giurisprudenza a proposito del partecipe e dell'indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso: cfr., per tutte, Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico poiché, in relazione al fatto in imputazione, si affida ad enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) senza confrontarti in alcun modo con gli argomenti posti dalla Corte di merito a sostengo del rigetto in pare qua del gravame (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) ritenuto che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;- e l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (cfr. memoria difensiva e nota spese presentate nell'interesse della parte civile), che si stime equo liquidare in complessivi euro 3.570,00, oltre accessori di legge.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.570,00, oltre accessori di le