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Ordinanza — n. 31297/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31297/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROFETA ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 17/06/1978 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Antonio Profeta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo; considerato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - con cui, pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., si denuncia il travisamento delle prove poste a fondamento della decisione -, !ungi dal muovere compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato, hanno irritualmente prospettato elementi di fatto chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede, senza addurne ritualmente il travisamento (che non può essere denunciato per il tramite di una disamina parcellizzata degli elementi di prova ovvero compendiandone il contenuto o compiendo un rimando ad esso: cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31297/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROFETA ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 17/06/1978 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonio Profeta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo; considerato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - con cui, pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., si denuncia il travisamento delle prove poste a fondamento della decisione -, !ungi dal muovere compiute censure di legittimità al provvedimento impugnato, hanno irritualmente prospettato elementi di fatto chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede, senza addurne ritualmente il travisamento (che non può essere denunciato per il tramite di una disamina parcellizzata degli elementi di prova ovvero compendiandone il contenuto o compiendo un rimando ad esso: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della sussistenza della responsabilità del ricorrente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), a fronte di una motivazione che ha dato conto degli elementi a carico(ivi comprese le immagini riprese nell'occorso) e delle ragioni per cui (in particolare, sulla scorta ditali dati) ha disatteso la prospettazíone difensiva; considerato che il quinto motivo - con cui si assumono la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione in merito alle modalità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa (in quanto i Carabinieri le avrebbero prima sottoposto una fotografia che ritraeva l'imputato) - è privo della necessaria specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) poiché reitera il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte di appello (che ha escluso la fondatezza di quanto addotto dalla difesa in ordine all'iter che ha condotto al riconoscimento del ricorrente) in maniera assertiva e senza dare conto compiutamente degli elementi su cui esse si basano (non essendo all'uopo sufficiente il generico rimando al controesame della persona offesa né la riproduzione dell'atto di appello); e, comuqnue, perché non si confronta con la motivazione che, a sostegno della correttezza del riconoscimento, ha richiamato proprio le videoriprese che hanno dato conto della presenza in loco del ricorrente (e del fatto che egli abbia ammesso di essere il soggetto ripreso); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.