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Ordinanza — n. 31294/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated theft in a residence due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law and failed to properly assess her liability for aggravated theft in a home. The court rejected this because the appeal merely re-evaluated the facts without addressing the legal errors, which is not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 379 c.p.; The appeal must raise specific legal errors or vices of motivation; mere re-evaluation of facts or alternative factual interpretations without legal grounds constitutes an inadmissible remedy.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of facts aggravated theft in residence violation of motivation court costs and fine ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 379 c.p.
262575 - 01), che, ad avviso della difesa avrebbe condotto ad escludere il concorso dell'imputata nella commissione del reato, potendosi al più qualificarne il fatto ai sensi dell'art. 379 cod.
Art. 13 Cost.
art. 379 cod. pen
262575 - 01), che, ad avviso della difesa avrebbe condotto ad escludere il concorso dell'imputata nella commissione del reato, potendosi al più qualificarne il fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTO ANNA nato a NAPOLI il 04/12/1976 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Anna Santo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 21 novembre 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui si adducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, denunciando il «travisamento del fatto» in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito - ha irritualmente perorato un diverso apprezzamento del compendio in atti, non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), che, ad avviso della difesa avrebbe condotto ad escludere il concorso dell'imputata nella commissione del reato, potendosi al più qualificarne il fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i