Italian Supreme Court dismisses appeal on recidiva and prescription grounds, ruling arguments manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Zaccaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated assault, arguing violations regarding recidiva and prescription periods. The court found these arguments manifestly unfounded because the lower court correctly identified recidiva based on prior convictions during special surveillance, and the statute of limitations expired only after the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 99, comma 2, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds for challenging the conviction are manifestly unfounded, and the court must declare the appeal inadmissible without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARO FRANCESCO nato a TROPEA il 10/11/1977 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Zaccaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 26 aprile 2023 che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che il primo motivo, con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ravvisato i presupposti della contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la perpetrazione del reato (pur dopo le precedenti condanne per gravi reati) in costanza di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), immune da censure; considerato che il secondo motivo, con il quale si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in merito all'incidenza della recidiva sul calcolo di prescrizione del reato, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato, è manifestamente infondato in quanto, in ragione della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., il reato (commesso il 6 luglio 2014) non poteva prescriversi se non in data 6 luglio 2023 (cfr. art. 161, comma 2, cod. pen.), e quindi in data successiva rispetto alla pronuncia di secondo grado (il che, a fronte di un ricorso inammissibile, non consente di rilevare la prescrizione in questa sede); considerato che non può condurre a diverse conclusioni quanto esposto nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato, con cui la difesa ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos