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Ordinanza — n. 31292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove procedural nullity and expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural nullity and statute of limitations, but the Court found the nullity claim generic and unsupported by evidence in the file. Furthermore, the Court determined the statute of limitations had expired after the second-instance judgment, rendering the defense of prescription irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 157 c.p.: In cassation appeals, a party alleging the nullity of a procedural act not in the file must submit supporting documents, and the statute of limitations bars prosecution if it has expired prior to the final judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal statute of limitations procedural nullity failure to allege court costs and fine condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 157 c.p.
pen.;) e la difesa nulla ha compiegato al ricorso (nonostante, peraltro, nel caso di specie il giudizio abbia avuto ad oggetto due procedimenti riuniti nel corso del dibattimento di prima grado); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'inosservanza dell'art. 157, cod.
Art. 161 c.p.
Art. 419 c.p.p.
280551 - 01, resa proprio in una fattispecie relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod.
art. 419 cod. proc. pen
280551 - 01, resa proprio in una fattispecie relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 2 dicembre 2022 che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che il primo motivo di ricorso, che adduce la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, è inammissibile poiché generico in quanto: «in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca la nullità di un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda, in particolare quando si tratti di atti che non transitano nel fascicolo del dibattimento» (Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 - 01, resa proprio in una fattispecie relativa alla proposizione dell'eccezione di nullità per omesso avvertimento all'imputato delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen.;) e la difesa nulla ha compiegato al ricorso (nonostante, peraltro, nel caso di specie il giudizio abbia avuto ad oggetto due procedimenti riuniti nel corso del dibattimento di prima grado); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia l'inosservanza dell'art. 157, cod. pen., in quanto la Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato per cui è condanna, è manifestamente infondato perché esso è stato commesso il 2 febbraio 2015 e il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), è spirato il 9 ottobre 2023, ossia in data successiva rispetto alla pronuncia di secondo grado, dovendosi considerare un periodo di sospensione pari a 149 giorni (dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017 per astensione del difensore; dal 30 giugno 2017 per 68 giorni, in ragione dell'impedimento del difensore); e dunque, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, la prescrizione non può essere qui rilevata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos