Criminal appeal dismissed for lack of specific motivation criticism; appellant condemned to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Ferraro's appeal against the Catanzaro Court of Appeal inadmissible due to a lack of specific motivation. Ferraro argued the lower court failed to properly justify his criminal liability, but the Court found his arguments were merely assertive and lacked the necessary critical specificity required by law. Consequently, the appeal was rejected, and Ferraro was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are devoid of specific motivation and fail to effectively criticize the contested decision, rendering them merely assertive statements unrelated to the case specifics.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 08/06/1992 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Ferraro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 24 maggio 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 75, comma 1, d. Igs. 159/2011 e 495, 61, n. 2), cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso che deduce il vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non muove un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ma contiene enunciati del tutto assertivi neppure riferibili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/