Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific criticism regarding the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued a procedural flaw in the lower court's reasoning, but the court found the complaint to be merely assertive without factual basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. b): An appeal is inadmissible if the grounds lack the necessary specificity to constitute an effective critique of the contested decision, reducing them to mere assertions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPUANO ANTONIO nato a NAPOLI il 06/07/1953 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Rapuano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31 ottobre 2023 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, cod. pen., non potendo l'azione penale esser proseguita per difetto di querela, con conseguente rideterminazione della pena, e ne confermato la condanna per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non muove un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ma contiene enunciati del tutto assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i