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Ordinanza — n. 31287/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling facts and timing were properly evaluated under criminal code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying recidivism laws, but the court found this claim factually unsupported. The appellate court correctly applied Article 133 of the Criminal Code by assessing the specific relationship between the current crime and prior convictions to determine ongoing criminal inclination.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court must evaluate prior convictions in concrete relation to the current offense to assess criminal inclination, not merely based on gravity or time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 133 Criminal Code criminal inclination prior convictions inadmissible appeal factual error Corte di Cassazione imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPO SALVATORE nato a NAPOLI 11 10/01/1974 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; è OSSERVA 1. Rilevato che De Filippo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata recidiva, oltre ad essere versato in fatto, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati; sono stati, invece, esaminati in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., i rapporti esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419 e Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte ha, infatti, chiarito come la commissione del nuovo reato fosse espressiva di una accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presid