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Ordinanza — n. 31284/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's conviction for burglary and violation of surveillance measures but failed to specify the exact legal errors or factual flaws. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the reliefs raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specificity requirement supervisory function burden of proof art. 581 c.p.p. indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE CARMELO nato a TARANTO il 29/01/1988 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pedone Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione e del reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, è estremamente generico e indeterminato, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il President