Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic assertions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Patrizia Ermacora inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance judgment that partially acquitted her while maintaining convictions for other crimes, arguing flaws in the evaluation of testimonial evidence and the application of leniency provisions. The court rejected these claims as factually unfounded, generic, and lacking the specific legal grounds required for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.; The appeal must be based on specific grounds regarding the evaluation of evidence or the application of law; generic assertions or assertions ex se without positive elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMACORA PATRIZIA nato a UDINE il 23/09/1969 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Patrizia Ermacora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 4 luglio 2023 che ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo la ricorrente dall'imputazione avente ad oggetto il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., perché il fatto non sussiste, e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 660 e 674, cod. pen.; considerato che il primo motivo di impugnazione con il quale, si assume il vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento della prova) in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputata, lungi dal muovere compiute censure di legittimità prospettano un diverso apprezzamento del compendio probatorio (anzitutto, con riguardo alla valutazione delle prove testimoniali), senza denunciarne ritualmente il travisamento (che non può essere utilmente dedotto per il tramite del richiamo parcellizzato di talune delle dichiarazioni in atti e dei referti medici: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ed è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto ex se l'inammissibilità (recte: inutilizzabilità) delle dichiarazioni testimoniali de relato; considerato che il secondo motivo - con il quale si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per non aver considerato il fatto di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen. - è versato in fatto e manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha evidenziato le ragioni cui per le quali non ha applicato la causa di non punibilità in questione (richiamando il contesto nel quale ha avuto luogo l'agire illecito dell'imputata: cfr. artt. 133, comma 1, cod. pen.) e il ricorso ha perorato un alternativo apprezzamento, qui non consentito; considerato che il terzo motivo, che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale e all'irrogazione della pena nel minimo edittale, è versato in fatto e generico, poiché affidato ad enunciati del tutto assertivi (non avendo, peraltro, neppure indicato gli elementi positivi rilevanti in relazione al riconoscimento delle dette circostanze, il cui apprezzamento sarebbe stato pretermesso); il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende