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Ordinanza — n. 31278/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses generic appeal for aggravated assault and private violence as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Braidic Daniele inadmissible due to the extreme generality of its grounds. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated assault and private violence, arguing insufficient evidence and lack of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeal failed to specify the exact elements of the judgment it criticized, violating procedural requirements for appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the precise grounds for criticism of the lower court's motivation or the specific legal provisions violated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds aggravated assault private violence mitigating circumstances appellate review procedural requirements reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
In particolare, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62-bis c.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale, in primo luogo, per avere la Corte di appello omesso di indicare il numero della sentenza impugnata e, in secondo luogo, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale, in primo luogo, per avere la Corte di appello omesso di indicare il numero della sentenza impugnata e, in secondo luogo, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC DANIELE nato a PALMANOVA il 04/11/1972 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 132e OSSERVA 1. Rilevato che Braidic Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni aggravate e di violenza privata;

2. Considerato che tutti i motivi sono estremamente generici. 2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 2.2. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale, in primo luogo, per avere la Corte di appello omesso di indicare il numero della sentenza impugnata e, in secondo luogo, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere anch'esso generico per indeterminatezza, è manifestamente infondato e, nella parte in cui eccepisce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è egualmente inammissibile perché fuori fuoco rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che (si veda pagg. 4 e 5), ha adeguatamente argomentato al riguardo, senza evidenti illogicità;

Invero, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie, la Corte d'Appello ha messo in risalto la gravità della condotta, l'entità delle lesioni, l'inquietante dinamica dell'azione, i precedenti penali, tutte condizioni che giustificano sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche che la dosimetria sanzionatoria;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P