Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sabani Daniele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal violated procedural rules regarding the credibility of the victim, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required to challenge the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing a specific, reasoned critique of the lower court's findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABANI DANIELE nato a CASTELVETRANO il 29/08/1994 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 458/2024 Rilevato che l'imputato Sabani Daniele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. in ordine all'attendibilità della persona offesa del reato - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.