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Ordinanza — n. 31275/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion belongs to trial judges under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Amato's appeal inadmissible regarding the sentencing calculation for attempted aggravated theft. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by applying specific penalty adjustments, but the court found this issue non-justiciable in cassation. The decision rests on the established principle that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 56 cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the exercise of sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances, which falls within the exclusive authority of the court of first instance.

Parole chiave

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sentencing discretion attempted theft aggravating circumstances cassation inadmissibility Italian Penal Code judicial autonomy procedural violation modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Art. 56 cod. pen.
in ordine all'applicazione dell'art. 56 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 56 cod. pen
in ordine all'applicazione dell'art. 56 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/02/1970 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 449/2024 Rilevato che l'imputato Amato Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) e e) cod. proc. pen. in ordine all'applicazione dell'art. 56 cod. pen. e al relativo trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Si veda, in particolare paragrafo 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.