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Ordinanza — n. 31274/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of standing and factual review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tomas Faedda inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Faedda argued he lacked standing to file a complaint because the court failed to verify the factual relationship between the accuser and the stolen money. The court rejected this, noting that the lower court had already qualified the accuser as a 'manager' and that the cassation judge cannot re-examine facts or lack of standing in this context.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review factual circumstances or the lack of standing to file a complaint when the lower court has already characterized the accuser as a manager, as cassation is limited to legal errors and not factual re-evaluation.

Parole chiave

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lack of standing complaint filing manager characterization factual review limits cassation inadmissibility furto aggravato truffa aggravata inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAEDDA TOMAS nato a CAGLIARI il 29/02/1988 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 448/2024 Rilevato che l'imputato Tomas Faedda ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna per il delitto di furto; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancanza di legittimazione a proporre querela del soggetto denunciante, in assenza di accertamento circa il rapporto di fatto tra quest'ultimo e il denaro sottratto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il ricorrente deduce una circostanza di fatto che questa Corte - a fronte della sentenza di merito che ha qualificato il soggetto denunziante quale "gestore"- non può sindacare, peraltro non denunziando una travisamento della prova che possa avere indotto la Corte di appello a questa conclusione e che è l'unica breccia che può aprirsi per una rivisitazione fattuale da parte del Giudice di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.