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Ordinanza — n. 31273/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for fact-based grievances and generic mitigation claims in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lombardo Angela inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued for a factual re-evaluation and generic mitigating circumstances, but the court rejected these as mere complaints lacking legal basis. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-examine factual evidence or grant vague mitigation without specific justification.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or grant generic mitigating circumstances; appeals must be based on specific legal errors, not mere dissatisfaction with the factual findings or vague requests for leniency.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition generic mitigating circumstances Court of Cassation powers legal merit separation circostanze attenuanti condono delle spese procedurali procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.
art. 582 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO ANGELA natck,a MESSINA il 03/03/1949 avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIUDICE DI PACE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 429/2024 Rilevato che l'imputata Lombardo Angela ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina di condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia errata ricostruzione dei fatti, nonché carenza di prova in riferimento alla riconducibilità del fatto di reato all'imputata - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è generico perché si limita ad invocare il beneficio, ma non chiarisce, se non con il riferimento a parametri vaghi, perché si imponesse, nel caso specifico, la concessione delle citate attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10