Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic procedural complaints and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first complaint regarding procedural violations and the manifestly unfounded second complaint concerning sentencing discretion. The appellant argued for non-prosecution of a co-defendant and a lighter sentence, but the court found the procedural grievances lacked specific argumentation and were merely repetitions of rejected appellate arguments. Furthermore, the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretion based on the defendant's criminal history, rendering the appeal on this point invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.; The Court of Cassation must declare inadmissible appeals based on generic procedural complaints lacking specific argumentation and must uphold sentencing decisions as they fall within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic procedural complaint sentencing discretion criminal procedure code criminal code provisions reiteration of arguments judicial discretion responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo del ricorso principale e il motivo di ricorso aggiunto - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo del ricorso principale e il motivo di ricorso aggiunto - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite Galtelli
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv.
Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti
260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv.
Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo
185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI ATTONE nato a BRESCIA il 23/08/1955 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 419/2024 Rilevato che l'imputato Rizzi Attone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta emessa in data 30.06.2016 dal Tribunale di Verona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fadini Giancarlo per essere il reato allo stesso ascritto estinto per morte dell'imputato ed ha confermato nel resto il provvedimento impugnato, condannando Rizzi Attone al pagamento delle spese del relativo grado di giudizio; Rilevato che il primo motivo del ricorso principale - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al giudizio di responsabilità - è generico per indeterminatezza, nonché indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha individuato i plurimi indicatori di una gestione di fatto di Rizzi anche sulla fallita (sostanzialmente asservita alla FRT GROUP, con cui condivideva altresì la sede operativa), come dichiarato dal defunto amministratore di diritto della C&C Trading; la doglianza è, pertanto, non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato, quanto a questo aspetto, che l'inammissibilità del motivo deriva anche dall'inammissibilità del relativo motivo di appello, che era aspecifico rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado; tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione;

Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato che il secondo motivo del ricorso principale e il motivo di ricorso aggiunto - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. sul punto relativo alla misura della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare la presenza, nel passato del prevenuto, di condanne per numerosi reati, anche specifici (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) e il ricorso non chiarisce le ragioni per cui la pena dovesse essere determinata in misura inferiore;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in