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Ordinanza — n. 31270/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding recidivism recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in recognizing recidivism under Article 99 of the Penal Code, claiming a violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 99 comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance and fails to provide a specific, argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism recognition error lack of specific argumentation repetition of rejected grounds Article 606 Code of Criminal Procedure reiterazione di reati penali motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
in ordine all'erroneo riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod.
art. 99 comma 4 cod. pen
in ordine all'erroneo riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAI DAVIDE nato a NAPOLI il 03/02/1966 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 414/2024 Rilevato che l'imputato Crisai Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia di condanna per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. in ordine all'erroneo riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove vi è motivazione diffusa e ineccepibile sul punto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.