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Ordinanza — n. 31268/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds for recusal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Farruggia and Rizzo inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the lower court's rejection of their recusal request against Judge Zampino but failed to specify the legal grounds for recusal. The court ruled that the arguments were too general, merely questioning the judge's choice without citing specific statutory causes for recusal, rendering the appeal impossible to evaluate.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.; Artt. 34, 36 e 37 c.p.p.: Appeals must specify the exact causes for recusal; generic allegations regarding a judge's choice without legal basis are inadmissible.

Parole chiave

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recusal grounds inadmissible appeal specificity requirement judicial impartiality procedural law court costs Cassazione dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Artt. 34, 36 e 37 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, Lorusso
Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci
258867; Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARRUGGIA RAIMONDO EMANUEL nato a AGRIGENTO il 21/04/2002 RIZZO GIAN LUCA nato a AGRIGENTO il 08/01/2003 avverso l'ordinanza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 119/2024 Rilevato che gli imputati Farruggia Raimondo Manuel e Rizzo Gianluca ricorrono avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti della Dott.ssa Giuseppa Zampino; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) quanto agli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen. - è generico e indeterminato circa l'individuazione delle cause di ricusazione; invero i ricorrenti, in termini del tutto privi della necessaria specificità, sembrerebbero valorizzare, quale causa di ricusazione, una mera scelta processuale del Giudice ricusato (contrariamente a quanto sancito da Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014, Lorusso, Rv. 258867; Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557) ed effettuare supposizioni sulle cause che l'avevano determinata, senza la dovuta puntualizzazione delle ragioni per cui ciò costituirebbe una causa di ricusazione e senza indicare neanche di quale causa di ricusazione si tratti.

Ne consegue che questa Corte è nell'impossibilità, data, appunto, la genericità della doglianza, di comprendere se il vaglio della Corte di appello sia viziato nei termini pretesi dagli imputati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 202