Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zito Letterio inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for aggravated injuries and the existence of an aggravating circumstance was insufficient and contradictory. The court rejected these claims because they sought to reconstruct facts using criteria different from those used by the trial judge, a power exclusively reserved for the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate concrete factual elements or substitute its own assessment for that of the trial judge, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO LETTERIO nato a PALERMO il 16/03/1958 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eg3 OSSERVA 1. Rilevato che Zito Letterio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il medesimo difetto motivazionale, con riferimento alla dichiarata sussistenza dell'aggravante del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 7 e seguenti); 2.1 Rilevato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi concreti della fattispecie posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore, Il Presiden