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Ordinanza — n. 31266/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31266/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICARICO GIAMPAOLO nato a GALATINA il 05/10/1988 avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Tricarico Giarnpaolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minacce;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31266/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale reati di comune pericolo reati violenti minaccia alla sicurezza pubblica elemento soggettivo risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICARICO GIAMPAOLO nato a GALATINA il 05/10/1988 avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Tricarico Giarnpaolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minacce;

2. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in merito, da un lato, alla mancata assunzione di una prova necessaria ai fini della decisione e, dall'altro, alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato, oltre a non essere consentiti in sede di legittimità, sono altresì manifestamente infondati. Ed infatti, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Inoltre, il vizio censurabile a norma dell'art. 606, corna 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.;

3. Rilevato, altresì, che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e che, pertanto, sono inammissibili i motivi formulati secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 3.1. Considerato, altresì, anche alla luce di quanto appena ricordato, che il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile perché, di fondo, formulato in fatto, ma anche rilevata la sua genericità, limitandosi ad agitare ragioni di insufficienza della motivazione sulla sussistenza del reato di minaccia, senza addure evidenze di illogicità che scardinino la doppia pronuncia conforme sulla configurabilità del reato;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere e