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Ordinanza — n. 31263/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paparone Ciminata Ivan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a lack of subjective intent for an ideological falsity crime but was rejected as a mere factual complaint. The court ruled that such arguments are precluded in cassation unless they demonstrate manifest logical errors or gross motivational deficiencies.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Mere factual complaints or generic criticisms of evidence reconstruction are inadmissible in cassation proceedings absent manifest logical errors or gross motivational deficiencies in the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints subjective intent element ideological falsity crime manifest logical errors falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARONE CIMINATA IVAN nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/11/1986 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Paparone Ciminata Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in relazione al quale si asserisce il difetto dell'elemento soggettivo doloso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Invero, è inammissibile il motivo di ricorso formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglíanze in punto di fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 2.1. Rilevato, altresì, che il motivo di censura è anche estremamente generico;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Preside