Italian Court dismisses appeal against summary court sentencing due to inadmissible procedural complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Trebbi's appeal inadmissible regarding a partial reform of his sentence for assault. Trebbi argued violations of procedural rules and evidence evaluation, but the court ruled that complaints about the assessment of evidence are strictly prohibited in appeals against summary court judgments. Consequently, the appeal was rejected, and Trebbi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals against summary court judgments for summary offenses are limited to violations of law; complaints regarding the evaluation of evidence or procedural nullities are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREBBI MATTEO nato a BOLOGNA il 08/10/1977 avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Trebbi Matteo ricorre avverso la sentenza dal Tribunale di Bologna con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di pace di Bologna con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due ipotesi di lesioni, si è rideterminato il solo trattamento sanzionatorio; letta, altresì, la memoria dell'imputato, che reitera i moivi di ricorso opponendosi all'eventuale declaratoria di inammissibilità;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio ed all'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'annmissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); 2.1. Rilevato che non depone in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.
b) dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.
c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità;
3. Considerato altresì che la censura relativa al vizio di motivazione non è consentita in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensor