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Ordinanza — n. 31259/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31259/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Anna Romano's appeal against the Second Instance Court's conviction for attempted aggravated theft inadmissible. Romano argued for a retrial based on alleged evidence distortion and errors in determining the attempt's elements, but the court found her grounds generic and lacking specific factual details. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in manifest errors of law or fact; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without precise identification of the contested elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds attempted theft court of cassation specificity requirement evidence distortion procedural law tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erroneità della decisione dei giudici di merito circa il riconoscimento della sussistenza degli estremi del tentativo, è generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANNA nato a SIANO il 13/04/1965 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Romano Anna ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile di due ipotesi di tentato furto aggravato;

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e in fatto e, quindi, indammissibili. 2.1. In particolare, il primo, con il quale la ricorrente denuncia il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni degli agenti di polizia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed è noto che è inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 2.2. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erroneità della decisione dei giudici di merito circa il riconoscimento della sussistenza degli estremi del tentativo, è generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle