Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of complaint. The appellant argued that the lower court misinterpreted the evidence regarding his criminal responsibility, but the court found this argument insufficiently specific. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify the precise elements of the lower court's reasoning that required correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are too general and indeterminate, failing to specify the exact elements of the lower court's reasoning that require correction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERESETO MARINO ILARIO nato a MILANO il 16/05/1961 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Cereseto Marino Ilario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 217 co. 1 n. 4, 219 co. 2 n. 1 e 224 co. 1 n. 1 L. Fall.;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - un travisamento del quadro probatorio, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente