Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for personal injuries and threats due to inadmissibility of facts review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Visini Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged his conviction for personal injuries and attempted private violence, arguing the lower court misinterpreted evidence and applied the law incorrectly. The court rejected these claims because the appeal sought a re-evaluation of facts, which is precluded in Italian criminal appeals limited to legal errors and obvious logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are limited to legal errors and obvious logical flaws, excluding any request for a re-evaluation of factual evidence or alternative fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISINI ROBERTO nato a MILANO il 15/04/1991 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Visini Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile di due episodi di lesioni personali e dei reati di minaccia e di tentata violenza privata;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, in particolare lamentandosi dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la Corte di Appello, a pag. 6, ha fornito attenta motivazione).
Ed è noto che rimane inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, posto che la Corte di merito ha fornito attenta ed adeguata motivazione sul punto, richiamando quanto statuito dal Giudice di prime cure, che aveva dato chiara indicazione degli aumenti in continuazione (nell'atto di appello il ricorrente aveva lamentato l'entità di tali aumenti e non anche una mancata motivazione circa la loro applicazione). Inoltre, in ogni caso, la motivazione d'appello si sofferma dettagliatamente sulle ragioni di gravità della condotta che sorreggono la dosimetria sanzionatoria, anche per gli aumenti della continuazione criminosa.
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4.1. Letta la memoria della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con cui si motiva ampiamente la richiesta di inammissibilità del ricorso e si chiede la rifusione delle spese sostenuteper il giudizio, indicandole in euro 6.332, e ritenuto che alla liquidazione debba procedere il giudice d'appello connpente, ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002 P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigl