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Ordinanza — n. 31256/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for inadmissible legal arguments and lack of intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the aggravated assault conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding injury severity and claimed the act lacked intent, but the court rejected these as mere complaints barred in cassation proceedings. The court ruled that the lower courts correctly identified the defendant's voluntary conduct and denied the request for a lighter charge due to the absence of manifest logical errors.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are limited to reviewing legal errors and manifest logical flaws, excluding requests for a new factual assessment or alternative interpretations of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility aggravated personal injuries intent versus negligence re-evaluation of evidence manifest logical error lesioni personali trauma da colpo di frusta lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 590-bis cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 590-bis cod.
art. 590-bis cod. pen
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 590-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLI WILLIAMS nato a MILANO il 18/03/1998 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Sardelli Williams ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate;

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando - tra l'altro - la mancanza di idonea documentazione che attesti la gravità delle lesioni, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Invero, è inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);

3. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 590-bis cod. pen., lamentando - in particolare - l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, è manifestamente infondato, posto che (come ben chiarito dalla Corte di merito a pag. 5 del provvedimento impugnato) l'imputato poneva in essere con l'auto una manovra tale da non potere ritenere il suo comportamento come avvinto soltanto da colpa bensì caratterizzato da indicatori del dolo dell'azione: molteplici, infatti, sono gli indici dai quali discende una volontarietà della condotta.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensor