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Ordinanza — n. 31253/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being too generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Yang Laibin's appeal against the Milan Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. The appellant argued against the reasoning for his conviction on aggravated counts of theft and fraud, but the court found his grounds too vague. Consequently, the appeal failed because it did not specify the exact elements of the conviction it contested, preventing the appellate judge from reviewing the case.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and fail to specify the elements of the conviction being contested, thereby depriving the reviewing judge of the ability to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility vague grounds of appeal Article 581 Code of Criminal Procedure lack of specific grounds review of conviction reasoning altri capi d'accusa procedura di revisione penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso articolato dal ricorrente, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANG LAIBIN nato il 29/06/1987 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Yang Laibin ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 494, 455 c.p. e 73 d.p.r. n. 309/1990, tutti aggravati dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso articolato dal ricorrente, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente