Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for missing specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Dantone Manuele inadmissible due to procedural defects. The appellant challenged a lower court's criminal conviction for fraud and recidivism, arguing violations of the Penal Code and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was too vague to allow judicial review, while the second was procedurally barred in a finality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 582 cod. pen.; The appeal must specify the exact legal violation and factual basis; generic complaints lacking specific elements are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANTONE MANUELE nato a MILANO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Dantone Manuele ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 co. 1 in relazione all'art. 577 co. 1 n. 4, 61 n. 1 cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, co. 4 e 2 n. 1.;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 582 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 4.1. Letta la memoria di parte civile che conclude per l'inammissibilità del ricorso e chiede la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio, senza quantificarle, e rilevato che ricorrono le condizioni per ritenere equa la condanna del ricorrente alla rifusione pari a 1.800 euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presi