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Ordinanza — n. 31251/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to lack of specific criticism of the judge's reasoning on the crime's nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianmario Pagani inadmissible and ordered him to pay court costs. Pagani challenged the execution judge's partial acceptance of a continued crime request, arguing violations of Article 81 of the Penal Code. The court ruled the appeal invalid because it failed to specifically critique the judge's argument regarding the crime's temporary nature and its link to subsistence needs, as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 81 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack a specific correlation with the reasons underpinning the contested decision, requiring the appellant to directly address the judge's specific arguments rather than offering general criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific criticism required correlation with decision Article 581 Code of Criminal Procedure Article 81 Penal Code continued crime execution judge allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen.- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
art. 81 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen.- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANI GIANMARIO nato a COMO il 25/03/1970 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39560/2023 Rilevato che l'imputato Gian jlario Pagani ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Como, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, ha rideterminato la pena inflitta ed ha rigettato nel resto; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, non formulando la dovuta, specifica critica ad una delle argomentazioni del Giudice dell'esecuzione, vale a dire quella fondata sulla natura estemporanea del reato e sulla rispondenza del medesimo alla necessità di reperire mezzi di sussistenza più che risorse per proseguire l'attività imprenditoriale.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 202