Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31239/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, reclassifying it as a claim to the supervision tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Marco Armando against an order declaring his early release request inadmissible. Armando argued the judge failed to assess his interest in the pronouncement, but the Court determined the order was issued de plano and thus only appealable via a specific claim. Consequently, the case was reclassified as a claim under Article 69-bis of the Criminal Procedure Code and transmitted to the Supervision Tribunal of Turin for further handling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An order of inadmissibility for early release issued de plano by the supervision judge is appealable only by claim to the supervision tribunal, not by cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release benefit de plano order inadmissibility appeal supervision tribunal favor impugnationis criminal procedure code reclassification of appeal tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.
568, comma 5, cod.proc.pen., il presente ricorso debba essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord.pen., per il quale è competente il tribunale di sorveglianza di Torino al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione;
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
263328); ritenuto pertanto che, in applicazione dei principio del favor impugnationis stabilito dall'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., il presente ricorso debba essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art.
art. 666 cod. proc. pen
in tema di liberazione anticipata costituisce /ex specialis rispetto a quella dettata, in generale, dall'art. 666 cod. proc. pen.)» (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017
pen.)» (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Rv.
Sez. 1, n. 28598 del 03/07/2008
270717; vedi anche Sez. 1, n. 28598 del 03/07/2008, Rv.
Sez. 1, n. 17417 del 01/04/2015
Sez. 1, n. 17417 del 01/04/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMANDO MARCO nato a TORINO il 17/07/1985 avverso l'ordinanza del 29/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di TCRINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; .1*

RITENUTO IN FATTO

e COINSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che Marco Armando, per mezzo del suo difensore avv. Tiziana Porcu, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 29 marzo 2024 con cui il magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo detentivo dal 03/06/2022 al 02/02/2023, per essere stata la pena irrogata interamente espiata in regime cautelare di arresti domiciliari; rilevato che il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento, per non avere il giudice valutato la sussistenza dell'interesse alla pronuncia; ritenuto che il ricorso debba essere qualificato come reclamo, in quanto il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa de plano dal magistrato di sorveglianza in tema di concessione della liberazione anticipata, contro la quale l'impugnazione esperibile, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., è il reclamo al tribunale di sorveglianza, come ribadito da questa Corte, secondo cui «Il provvedimento di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata, pronunciato de plano dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69-bis, comma terzo, ord. pen., e non mediante ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la procedura prevista dall'art. 69-bis Ord. pen. in tema di liberazione anticipata costituisce /ex specialis rispetto a quella dettata, in generale, dall'art. 666 cod. proc. pen.)» (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Rv. 270717; vedi anche Sez. 1, n. 28598 del 03/07/2008, Rv. 240483;

Sez. 1, n. 17417 del 01/04/2015, Rv. 263328); ritenuto pertanto che, in applicazione dei principio del favor impugnationis stabilito dall'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., il presente ricorso debba essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord.pen., per il quale è competente il tribunale di sorveglianza di Torino al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione;

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 01 luglio 2024