Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31236/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing without counsel after legislative reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31236/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner filed the document personally without legal representation. The petitioner argued for personal standing, but the court noted that post-legislative reform requires all appeals to be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled that the personal filing violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.; The cassation appeal must be submitted by a registered defense counsel and cannot be filed personally by the party, as established by the June 23, 2017, law and confirmed by the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal standing personal filing inadmissibility mandatory defense counsel legislative reform 2017 criminal procedure code difesa obbligatoria diritto a un difensore patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Art. 571 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENERANDO EDUARDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/02/1964 avverso l'ordinanza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; P

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 08 aprile 2024 il Presidente della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano un ricorso per cassazione presentato dal difensore del detenuto Eduardo Venerando.RJA Vo aì fwal,i) »MI)! 11,11419 ,N., CJ4.1 ni a ot41C00/2/4 i« OU iii)/93/121,7 .i I 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Eduardo Venerando, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto l'impugnazione personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere estensore Ir\(1