Italian Court dismisses appeal on criminal continuation, ruling distinct drug offenses lack unified criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the criminal continuation claim. The appellant argued that drug trafficking and firearm possession were part of a single criminal plan, but the court found the offenses too temporally distant and methodologically different to constitute a unified design. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: Criminal continuation requires proof that subsequent offenses were programmed at the time of joining the criminal group, not merely that they share a general affiliation or occur within the same organization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITITTO GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 08/02/1992 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Pititto, per mezzo dei suoi difensori avv. Diego Brancia e avv. Francesco Catanzaro, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 10 aprile 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre distinte sentenze, commessi tra il 2010 e il 2017, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la non omogeneità dei reati e delle condotte esecutive e la loro distanza temporale, essendo la prima condanna relativa al delitto di detenzione di arma da fuoco commesso nel 2010, la seconda relativa ad una attività di spaccio compiuta su base familiare tra il 2015 e il 2016, e la terza relativa alla partecipazione ad un'associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commessa dal 2014 al 2017, nel cui ambito egli aveva di nuovo commesso, nel 2016, il delitto di detenzione di armi da fuoco; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, limitatamente ai reati in materia di stupefacenti di cui alle sentenze n.
2) e 3) dell'ordinanza, non avendo i giudici correttamente valutato la concatenazione dei reati in essi giudicati, essendo quelli di cessione di marijuana commessi tra il 2015 e il 2016, giudicati con la sentenza n. 2), dei meri reati-fine dell'associazione giudicata con la sentenza n. 3); vista la memoria depositata dal ricorrente, con la quale ribadisce i motivi del ricorso, ricostruendo i fatti posti alla base delle due sentenze sopra indicate; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente il principio stabilito da questa Corte, tra le altre con la sentenza Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430, citata nell'ordinanza stessa, secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio», ritenendo, con motivazione logica e non contraddittoria, non provato che sin dal 2014, nell'aderire all'associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, egli abbia programmato, oltre ai reati-fine giudicati nella medesima sentenza, anche la diversa condotta, consistita nell'iniziare, oltre un anno dopo, una diversa attività di spaccio di droghe leggere, compiuta da una compagine strettamente familiare e nel limitato ambito del circolo gestito dagli stessi Pititto;ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia, con motivazione logica e non contraddittoria, escluso la sussistenza dell'unicità di disegno criminoso quando l'unico elemento apparentemente unificante è l'omogeneità di alcuni dei reati giudicati con le diverse sentenze, commessi però a distanza di molti mesi, con modalità diverse, con complici diversi e con diversa finalità, così da rendere non plausibile una originaria programmazione unitaria, a partire dalla commissione del primo di detti reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigli